MATTEO MATTIOLI AVVOCATO PENALISTA

Tutti i diritti riservati 

Iscritto al num. 1157 dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Pesaro

P.IVA 02634000414 - cod univoco fatturazione M5UXCR1

informativa sui cookie informativa legale

Pacca sul sedere: Cassazione "È violenza sessuale".

2022-06-05 09:17

Array() no author 81890

Violenza sessuale,

Pacca sul sedere: Cassazione "È violenza sessuale".

È sufficiente che l'agente sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddis

Con la sentenza n. 13682 dello scorso 11 aprile, la III sezione penale della Corte di Cassazione, ha confermato la condanna per il reato di violenza sessuale inflitta ad un docente per aver palpeggiato più volte il sedere di una allieva, escludendo che il comportamento dell'uomo fosse finalizzato all'instaurazione di un rapporto amicale e paritario con gli allievi.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un docente, accusato del reato di violenza sessuale ai danni di una sua allieva, per averle toccato più volte i glutei durante le lezioni scolastiche.

Per tali fatti, il giudice il Tribunale di Ragusa e la Corte di appello di Catania affermavano la penale responsabilità dell'insegnante in ordine al delitto di violenza sessuale, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

La difesa ricorreva in Cassazione. Sul punto, gli Ermellini evidenziano che, in tema di violenza sessuale, la condotta sanzionata comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale. La difesa ricorreva in Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza. La Suprema Corte In relazione all'elemento soggettivo del reato, ricorda che, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito.



RICERCA NEL BLOG

Cerca i post